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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 12
1. Il progetto di assistenza individualizzato (PAI), definito dalla UVM in conformità al d.lgs 29/2024, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona anziana non autosufficiente e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all’articolo 13, comma 2. (25)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

2. Nella elaborazione del PAI (26)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

, la UVM si pone l’obiettivo di una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, o con chi la rappresenta (27)

Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 13.

valutando possibili offerte di prestazioni alternative.
3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAI (26)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

entro il termine di cui all’articolo 11, comma 5, lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAI (26)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.