Menù di navigazione

Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 10
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all’allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM di cui all’articolo 11 o la UVMD di cui all’articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del “case manager”, quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l’attuazione del PAI di cui all’articolo 12 o del progetto di vita di cui all’articolo 12 bis.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.