Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 10
- Il governo dell’accesso(21)
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all’allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM di cui all’articolo 11 o la UVMD di cui all’articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del “case manager”, quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l’attuazione del PAI di cui all’articolo 12 o del progetto di vita di cui all’articolo 12 bis.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



