Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 9
- Limiti dimensionali
1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
a) per l’impresa che non lavora in serie:
1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l’impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili:
1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:
a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ) e della legge regionale di settore;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
b) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.