Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 7
- Esercizio dell’impresa artigiana
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L’impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese. (5)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.