Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 5
- Imprenditore artigiano
1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.
3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.