Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 28
- Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26.
2. Sono abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l’artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l’artigianato);
b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell’art. 3 e del 2° comma dell’art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l’artigianato);
c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29/88 “Commissione provinciali e Commissione regionale per l’artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l’artigianato”);
d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);
e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.