Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 26
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina :
a) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese; (27)
b) le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT;
c) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l’individuazione delle attività per ciascun settore;
d) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano;
e) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate ai fini dell’accreditamento dei CSI di cui all’articolo 4.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.