Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 24
- Sanzioni
1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, ed alle CCIAA.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella l.r. 81/2000 .
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.