Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 17
- Sanzioni
1. Chiunque eserciti l’attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese (22) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.(23)
3. Chiunque ometta o ritardi (24) di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all’attività dell’impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.
4. Chiunque presenti, ai fini dell’annotazione (25), modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00. (26)
5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle CCIAA. (32)
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis (30) sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.