Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 10
- Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28/2005 .
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.