Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 9
- Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dalla Giunta, quest’ultima delibera nuovamente l’atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.
2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del Consiglio.
Art. 10
- Motivazione
1. Qualora il Consiglio o la Giunta ritengano di non adeguare l’atto ai rilievi del Collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto. Fino all’entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.