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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

Art. 3
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (32)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.