Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.