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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.