Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 13
- Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione
1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l’organo interessato l’obbligo di riesaminare l’atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio.
2. Ove ritenga di accogliere i rilevi del Collegio, l’organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del Collegio, l’organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.