Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 1
- Costituzione e sede
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all’attuazione dello Statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.