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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

CAPO V
- Misure a sostegno della zootecnica toscana
Art. 9
- Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI)
1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di macellazione, è autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 a ciascuno dei Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI), per il completamento delle opere di realizzazione degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale.
2. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di sessanta mesi (32)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 20

dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. All'onere di spesa di euro 400.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte nella UPB 522 ”Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali – Spese di investimento”, del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

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Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

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Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

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Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

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Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

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Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

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Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

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Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.