Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 9
- Motivazione delle leggi e dei regolamenti
1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai “visto” e dai “considerato”.
2. I “visto” indicano:
a) il quadro giuridico di riferimento;
b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell’atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto.
3. I “considerato” motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell’articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell’eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).
4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.
5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei “visto” e dei “considerato” possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.