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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 9
- Motivazione delle leggi e dei regolamenti
1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai “visto” e dai “considerato”.
2. I “visto” indicano:
a) il quadro giuridico di riferimento;
b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell’atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto.
3. I “considerato” motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell’articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell’eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).
4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.
5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei “visto” e dei “considerato” possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.