Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 17
- Formula di promulgazione delle leggi
1.La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
(testo della legge)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.”
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.