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Legge regionale 31 luglio 2008, n. 43

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 1
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), é aggiunto il seguente: “3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.”.
1.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all’alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della l. 157/1992 .”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.