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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

Art. 18
- Indennità e rimborso spese
1. Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini (10)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell’atto. (12)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

1.1. Per ogni parere di cui all’articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell’atto. (11)

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui ai commi 1 e 1.1., (10)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.

tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica. (4)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.