Menù di navigazione

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 18
- Durata degli incarichi
1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.