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Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 6
-Autonomia di bilancio
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite da:
a) i trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) i proventi delle attività svolte dal Consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall’istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;
c) l’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.
3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
4. L’Ufficio di presidenza sottopone annualmente al Consiglio regionale per l’approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

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Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

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Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.