Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
CAPO I
- Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza
Art. 11
- Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente.(16)
3. L’Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell’attività amministrativa.
4. All’Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:
a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale;
b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3;
c) la determinazione della dotazione organica consiliare;
d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;(59)
e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ;
f) l’eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze; (34)
f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l’effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari presso le strutture del Consiglio regionale; (29)
g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;
h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;
i) la definizione dei criteri per l’esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.
Art. 12
- Dirigenti
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.