Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 8
- Determinazione del fabbisogno
1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell’andamento dell’entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell’ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.