Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 5
-Relazioni istituzionali
1. L’Assemblea legislativa, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio:
a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici;
b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.
2. L’Ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.
3. L’Assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell’ambito dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.