Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 4
- Rappresentanza esterna ed in giudizio
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.
3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi (13) dell’Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) oppure di legali esterni incaricati.(14)
3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un’apposita struttura all’interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridico-legale, per la gestione dei rapporti con l’Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso. (15)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.