Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 5
- Compiti della commissione
1. La commissione di cui all' articolo 4 svolge i seguenti compiti:
a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall' articolo 2 . (13)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 23.

b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
d) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all' articolo 2 , nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università toscane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.
1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti). (14)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 23.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.