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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

CAPO V bis
- Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane (7)

Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 2.

Art. 21 bis
- Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane (8)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 3.

1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008
Art. 21 ter
- Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa (9)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba, la partecipazione alla cui società di gestione “Alatoscana S.p.A.” è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:
a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell’aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell’importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento” del bilancio di previsione 2008
Art. 21 quater
- Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna(15)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 5.

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
Art. 21 quinquies
1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.
2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;
b) flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.
4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.