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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

CAPO IV
- Misure in materia di attività culturali
Art. 20
- Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta (12)

Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.

1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, ovvero per l’attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166 (13)

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.

è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura-Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
Art. 20 bis
- Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane(14)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 4.

1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.