Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
CAPO II
- Disposizioni in materia di garanzie regionali
Art. 18
- Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
1. La Giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all’importo massimo di euro 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.A. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato.
2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). Il relativo stanziamento di spesa è determinato a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell’intervento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.