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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

CAPO I
- Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 17
- Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 17 bis
- Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione (6)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 1.

1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), trova applicazione anche nei confronti dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.
17 ter
- Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica(10)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 1.

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.