Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
CAPO I
- Disposizioni in materia di cessione dei crediti
Art. 16
- Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.