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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
Art.12
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:
2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.
”.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:
Art. 10 ter - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione
1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.
2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative
alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare:
a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;
b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;
c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;
d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.