Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 3
- Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2001 (1)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente:
“
2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all’attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell’articolo 4 dello stesso d.lgs.155/2006.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.