Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 6
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/2005 (4)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
“
2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.