Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 21
- Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il “Fondo per i nuovi investimenti industriali", per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010.
2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.
3. L’accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.
4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.
5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 36/2001 , può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali.
6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell’ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.
7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:
- UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”;
- UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.