Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 20
- Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta (12)
1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, ovvero per l’attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166 (13) è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura-Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
Note del Redattore:
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