Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 14
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l’anno 2008.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.