Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 13
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:
“
Art. 10 ter - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione
1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.
2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative
alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare:
a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;
b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;
c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;
d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.