Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art.12
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999 (5)
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:
“
2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.