Menù di navigazione

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

Art.12
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:
2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.