Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
Art. 11
- Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 del d.lgs.112/1998 , è aggiornato con le modalità indicate al comma 2.
2. L’importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.