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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

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17 ter
- Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica(10)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 1.

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale.
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Art. 20 bis
- Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane(14)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 4.

1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
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Art. 21 quater
- Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna(15)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 5.

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
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Art. 21 quinquies
1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.
2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;
b) flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.
4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008.
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Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.