Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 46
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all’articolo 20, comma 1;
b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.
2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.