Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
TITOLO VII
- Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 84
- Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
1. A norma dell’articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell’articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un’apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull'ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale decide sull'ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.
4. Il referendum è dichiarato ammissibile:
a) se il Consiglio regionale ne dichiara l’ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto;
b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.
Art. 84 bis
- Sospensione di termini(2)
1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all’articolo 26, comma 1, e all’articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.
Art. 84 ter
- Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale(27)
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’articolo 2, comma 1;
b) dall’articolo 7, comma 4;
c) dall’articolo 9, comma 1;
d) dall’articolo 10, comma 6;
e) dall’articolo 23, comma 1;
f) dall’articolo 31, comma 2 e 7;
g) dall’articolo 36, comma 4;
h) dall’articolo 52, comma 4;
i) dall’articolo 56, comma 2;
l) dall’articolo 59, comma 1.
Art. 84 quater
Rimborso spese referendum di fine anno 2023 (34)
1. Al rimborso delle spese per i referendum consultivi per la fusione di comuni che si svolgono nel 2023 si provvede nell’anno 2024, con le modalità previste dall’articolo 82, comma 3 bis.
Art. 85
- Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);
b) legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Modifiche alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
c) legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
d) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’
articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);

e) legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’
articolo 123, terzo comma, della Costituzione );

f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'
articolo 123, terzo comma, della Costituzione ”);

g) legge regionale 24 novembre 2004, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'
articolo 123, terzo comma, della Costituzione ").

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.