Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO II
- Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale
Art. 47
- Oggetto e indizione
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l’orientamento degli elettori su proposte di legge regionale.
2. Sono oggetto di referendum solo le proposte di legge presentate ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.
3. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre agli elettori così formulato: “Volete che sia approvato il seguente progetto di legge…” seguito dall’indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.