Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO I
- Disposizioni comuni
Art. 45
- Diritto di partecipazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:
a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) i cittadini degli stati membri dell’Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);
c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;
2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall’elettorato di cui al Sito esternod.p.r. 223/1967 .
Art. 46
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all’articolo 20, comma 1;
b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.
2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.