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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO II
- Richiesta di referendum degli elettori
Art. 5
- Iniziativa
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della deliberazione statutaria di cui all’articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 12.
Art. 6
- Quesito referendario
1. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?".
Art. 7
- Verbale di deposito
1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 5, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 5, comma 1;
b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie;
d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
Art. 8
- Presentazione di più richieste referendarie
1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.
Art. 9
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro quarantacinque giorni lavorativi (8)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 5.

dalla trasmissione del verbale di cui all’articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica:
a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
b) che le firme richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell’articolo 12.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 11, comma 3;
b) non regolarmente autenticate;
c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
d) per le quali non risulti l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.
7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.