Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 84 ter
- Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale(27)
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’articolo 2, comma 1;
b) dall’articolo 7, comma 4;
c) dall’articolo 9, comma 1;
d) dall’articolo 10, comma 6;
e) dall’articolo 23, comma 1;
f) dall’articolo 31, comma 2 e 7;
g) dall’articolo 36, comma 4;
h) dall’articolo 52, comma 4;
i) dall’articolo 56, comma 2;
l) dall’articolo 59, comma 1.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.