Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 81
- Contributo per l’autenticazione delle firme
1. La Regione eroga un euro per ogni firma raccolta fino al raggiungimento del numero minimo prescritto di firme autentiche, previsto dalla presente legge, per ogni tipologia di referendum.
2. Per i referendum abrogativo e consultivo il contributo è erogato qualora:
a) non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi degli articoli 27 e 52;
b) nel caso di referendum abrogativo, oltre al requisito di cui alla lettera a), sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente della Giunta regionale contenente l'indicazione del nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.