Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 79
- Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali
1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum di cui al titolo II, seguite dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo III, dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo IV e infine dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo V.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.